Diagnosi Energetica

Diagnosi Energetica obbligatoria 2019: Arrivano le sanzioni

Eccoci qui, siamo a metà del 2019 e siamo punto e a capo. O quasi 😉

Per le imprese ad elevato consumo di energia e per le grandi imprese che rientrano nelle previsioni del D.Lgs. 102/2014 e delle norme successive, il 5 dicembre di quest’anno scade il termine per la presentazione della diagnosi energetica obbligatoria. Il mancato o parziale rispetto di questi obblighi comporta consistenti sanzioni pecuniarie. Come chiarito dall’articolo 8 del Decreto, le aziende che non effettuato l’audit energetico prescritto saranno assoggettate ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro e nel caso in cui la diagnosi non sia effettuata in conformità alle prescrizioni di legge la sanzione va da 2.000 a 20.000 euro. La sanzione comunque non esime l’azienda dall’effettuare quanto prescritto dalla normativa, resta obbligatorio inviare l’audit all’ENEA entro 6 mesi dall’irrogazione della sanzione. La platea di Imprese interessata da questi obblighi è molto grande. Stando ai dati dichiarati da ENEA (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) l’Italia è uno dei paesi UE che maggiormente ha attuato la direttiva europea sull’efficienza energetica generando, tra il 2015 e il 2018, un totale di 16.105 diagnosi da parte di 8.871 aziende (5862 grandi e 2913 energivore). Vediamo più nel dettaglio chi sono i soggetti interessati dagli obblighi e in cosa consistono questi ultimi. 

Chi sono le aziende obbligate alla diagnosi energetica

Il decreto legislativo 102/2014 e le successive precisazioni del MISE individuano due tipologie di soggetti per cui entro fine 2019 l’audit obbligatorio è prescritto:

  • le grandi imprese, cioè quelle che “occupano almeno 250 persone, ovvero l’impresa che, ancorché occupi un numero minore di 250 persone, presenti un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro” e quindi non sono qualificabili come PMI.
    Per questa categoria si deve tenere conto anche delle aziende associate o collegate.
    Le prime sono quelle che detengono una partecipazione uguale o superiore al 25% del capitale (o dei diritti di voto) di un’altra impresa, e/o è partecipata da altra impresa per le medesime percentuali. In questo caso, per valutare se un’impresa è soggetto obbligato, è necessario sommare ai suoi dati (dipendenti, fatturato, totale di bilancio) quelli dell’associato in proporzione alla percentuale di partecipazione.
    Le seconde sono quelle che controllano, direttamente o indirettamente, un’altra impresa, detenendo la maggioranza dei diritti di voto o dei soci o esercitando su di essa un’influenza dominante. In questo caso sarà necessario sommare i dati delle due aziende.
  • le imprese energivore, o “a forte consumo di energia”, cioè quelle che sono inserite nell’elenco annuale pubblicato dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) e  hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, maggiore o uguale a 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti: operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE, operano nei settori dell’Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell’articolo 5, comma 1 (di seguito: intensità elettrica su VAL), non inferiore al 20%, non rientrano nei casi precedenti  ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla (CSEA). 

Non sono obbligate ad eseguire la diagnosi energetica le imprese che adottano un sistema di gestione volontaria ISO 50001. Chiaramente il sistema deve includere un audit conforme all’allegato 2 del D.Lgs.102 da cui venga prodotta la documentazione necessaria ad attestare il rispetto degli obblighi dell’articolo 8.

Gli obblighi legati all’audit energetico

Dopo i rilievi dell’Unione Europea in merito a carenze nel recepimento  della direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica, il D.Lgs n.141/2016 ha chiarito ulteriormente quanto previsto dalla precedente normativa definendo in maniera puntuale cos’è la diagnosi energetica (o audit energetico) e quale sia la procedura da seguire per evitare le sanzioni amministrative previste. Concettualmente è definita come  “una procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un’attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio  energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.” In pratica deve:

  1. individuare e raccogliere i dati di consumo e di costo energetico al metro quadro di utenze elettriche, termiche, frigorifere, acqua (potenza, fabbisogno/consumo orario, fattore di utilizzo, ore di lavoro ecc.)
  2. Individuare le condizioni di inefficienza e le dispersioni, con un’analisi critica e il confronto con parametri medi di consumo e di costo
  3. Proporre interventi di miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, dal punto di vista dell’involucro o degli impianti, con una valutazione preliminare di fattibilità tecnico-economica

È particolarmente importante soffermarsi sul fatto che la normativa pone l’accento sul “riferire in merito ai risultati” della diagnosi. Le aziende obbligate dovranno quindi presentare un audit che permetta un’adeguata conoscenza del loro profilo di consumo ma soprattutto dovranno rendere conto dei progressi fatti negli ultimi quattro anni verso una maggiore efficienza energetica. La normativa prescrive infatti che, le imprese classificate come “energivore”, debbano adottare in tempi ragionevoli gli interventi che risultino necessari dalle diagnosi effettuate dal 2015 in poi, e lo auspica anche per le grandi imprese. Questo ci fa capire come la prospettiva che si deve adottare per evitare le sanzioni legate all’obbligo di diagnosi energetica non sia semplicemente pensare alle scadenze del 2019. E’ necessario affrontare il tema dell’efficienza energetica a 360 gradi, affidandosi a professionisti del settore che permettano all’azienda di sfruttare tutti i benefici ad essa legati e non solo quelli fiscali.

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