Cos'è L'industria 4.0 e perché è importante perseguirla

Il termine Industria 4.0 indica una tendenza dell’automazione industriale che integra alcune nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro, creare nuovi modelli di business e aumentare la produttività e la qualità produttiva degli impianti.

Il Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0, attraverso la nuova disciplina per l’Industria 4.0, in vigore dal 1° gennaio 2021, sostituisce quelle previgenti e prevede la concessione di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione dalle imprese, che dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022 effettuino investimenti nei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato.

La normativa all’industria 4.0 nel nuovo piano nazionale

La Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, ridefinisce la disciplina degli incentivi fiscali, utilizzabili in compensazione nel Modello F24, previsti dal Piano Transizione 4.0, introducendo un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.

L’agevolazione riguarda gli investimenti di beni materiali e immateriali “generici”, beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A e beni immateriali di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (Legge Finanziaria 2017)

Va evidenziato che con particolare riferimento agli investimenti in beni materiali e immateriali “generici” e ai beni materiali “Industria 4.0” di cui alla citata Tabella A, il periodo 16.11.2020 – 31.12.2022 è suddiviso in sotto-periodi.

In particolare, ai fini della misura dell’agevolazione spettante e del limite massimo previsto, vanno considerati distintamente gli investimenti effettuati:

  • dal 16.11.2020 al 31.12.2021 o entro il 30.06.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione;
  • dall’01.01.2022 al 31.12.2022 o entro il 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione

Per i beni immateriali di cui alla citata Tabella B è invece previsto, sia ai fini della misura dell’agevolazione che del relativo limite, un unico periodo di riferimento:

  • dal 16.11.2020 al 31.12.2022 o entro il 30.06.2023 in caso di accettazione dell’ordine e pagamento acconti entro il 31.12.2022.
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