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Le Comunità Energetiche Rinnovabili cambiano grazie alla direttiva RED II

Nel mese di Dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il nuovo decreto legislativo (Dlgs 199/2021) della direttiva UE 2018/2001 detta anche RED II che sancisce l’utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili sul territorio nazionale ed in particolare l’articolo 31 ne chiarisce l’applicazione alle Comunità Energetiche Rinnovabili e Gruppi di Autoconsumo Collettivo.

Sarà necessario attendere i 180 giorni (giugno 2022) per l’applicazione dei decreti attuativi che ne definiranno le regole sugli incentivi e i dettagli operativi.

Quali sono le novità introdotte dalla RED II nelle Comunità Energetiche Rinnovabili

Ricordiamo che fino ad oggi le CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) avevano alcune limitazioni:

  1. I membri potevano essere persone fisiche, PMI (piccole e medie imprese), enti di territorio, autorità locali e amministrazioni comunali per le quali la partecipazione alla CER non costituisca l’attività primaria;
  2. La potenza massima di ogni singolo impianto dedicato alla Comunità Energetica Rinnovabile non poteva superare i 200 kW;
  3. I POD dei partecipanti ad una stessa CER dovevano prevedere l’obbligo geografico di sottostare alla stessa cabina secondaria di trasformazione da media a bassa tensione;
  4. Gli impianti fotovoltaici e/o i potenziamenti degli stessi dovevano essere entrati in vigore dopo il 01 marzo 2020;

Con l’entrata in vigore della RED II i cambiamenti sostanziali sono:

  1. La platea dei soggetti che possono entrare in una Comunità Energetica Rinnovabile, oltre alle persone fisiche, agli enti locali e alle PMI viene estesa anche gli enti religiosi, del terzo settore e quelli di ricerca;
  2. La potenza massima di ogni singolo impianto dedicato alla Comunità Energetica Rinnovabile viene estesa a 1 MW;
  3. I POD dei partecipanti ad una stessa CER dovranno sottostare alla stessa cabina primaria permettendo così una maggior partecipazione;
  4. Gli impianti che potranno partecipare ad un CER saranno quelli nuovi (realizzati dopo il 15/12/2021) ma anche quelli già esistenti con la condizione che non dovranno superare il 30% della potenza complessiva dell’intera Comunità Energetica Rinnovabile;
  5. La CER potrà promuovere nelle sue attività anche interventi integrati di efficienza energetica e servizi di ricarica auto elettriche ai propri partecipanti;

Sulla scorta di queste interessanti novità Higeco Energy continua il suo percorso di sviluppo e innovazione con la soluzione MyCER dedicata al mondo delle Comunità Energetiche Rinnovabili e Gruppi di autoconsumo collettivo. Per maggiori approfondimenti vi invitiamo a vistare il sito https://www.comunita-energetiche-rinnovabili.it/

Come gestire il trattamento fiscale degli incentivi spettanti alle Comunità Energetiche Rinnovabili

Alla domanda: come vanno considerati, ai fini di Iva e trattamento fiscale, gli incentivi e le altre somme percepite da chi partecipa a (o da chi gestisce) una comunità energetica o un gruppo di autoconsumatori collettivi?

Vediamo nel prosieguo di questo articolo come l’agenzia delle entrate ha risposto all’interpello del GSE (Gestore Servizi Elettrici)

+ Componente IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)

L’IVA non va applicata né per l’incentivo né per il ristoro delle componenti tariffarie.
Per quanto concerne la vendita di energia eccedente è anch’essa esclusa dal campo di applicazione IVA se non si configura lo svolgimento in via abituale di attività commerciale.

+ Trattamento fiscale al fine del calcolo delle imposte sul reddito

Nel caso in cui la Comunità Energetica Rinnovabile venga configurata come ente non commerciale, la tariffa premio incentivante e la restituzione delle componenti tariffarie non hanno rilevanza reddituale ai fini Ires (Imposta sul reddito delle società)

I proventi derivanti dalla vendita di energia concorrono invece a formare la base imponibile ai fini Ires, essendo gli stessi riconducibili allo svolgimento di attività commerciale, sebbene effettuata in forma non abituale (categoria dei redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1 lett. i), ovvero tra i “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”

E’ bene ricordare inoltre che, ai sensi dell’articolo 119 comma 16-bis del DL 34/2020:

l’esercizio di impianti fino a 200kW di potenza da parte di Comunità energetiche costituite in forma di Enti non commerciali, e di Condomini, che aderiscono alle configurazioni di cui all’art. 42 bis del DL162/2019 (conv. In Legge n.8/2020), non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale”

Ma qualora la Comunità Energetica Rinnovabile o il Gruppo di Autoconsumo Collettivo aggreghi uno o più impianti la cui somma supera il limite dei 200 kW, si potrebbe configurare l’attività commerciale abituale e quindi, le somme percepite, concorrerebbero a formare reddito di impresa.

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