Diagnosi Energetica Adempimenti burocratici

Come ottenere gli incentivi sui costi energia per le aziende energivore

Decreto Ministeriale 5 aprile 2013

Il decreto ministeriale del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 5 aprile 2013 Definizione delle imprese a forte consumo di energia ha definito le regole per le imprese energivore. Per tale decreto le imprese a forte consumo di energia erano tutte quelle imprese che:

  • abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 2,4 gigawattora di energia diversa dall’elettrica;
  • abbiano un rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell’articolo 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell’articolo 5, non sia risultato inferiore al 3 per cento.

La gestione delle domande relativamente alle aziende a forte consumo di energia era gestito ed è tuttora gestito dalla CSEA (Cassa per i servizi energetici ambientali) comunemente anche detta Cassa conguaglio energia elettrica.

Ad esempio nel 2014 per un’azienda energivora con 12 GWh e una spesa totale di € 1.800.000 € si riusciva a recuperare circa 360.000-400.000 €

Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017

Con l’introduzione del decreto ministeriale 21 dicembre 2017 sono cambiati i parametri per le aziende per risultare energivore.

Requisiti che l’azienda deve avere:

  • Nel triennio precedente all’iscrizione deve esserci stato un consumo medio di 1 GWh/annuo
  • Il codice ateco delle aziende deve essere presente all’interno dell’allegato 3 o dell’allegato 5 alle linee guida CE
  • Il rapporto tra il indice di intensità elettrica (costo dell’energia elettrica) su VAL (valore aggiunto lordo dell’azienda) deve essere maggiore o uguale al 20% oppure un rapporto tra indice di intensità elettrica su fatturato superiore al 2%

I passi per essere energivori e gli esempi di risparmio

Passi che deve fare l’azienda per essere iscritta al portale degli energivori:

  • L’azienda deve iscriversi in un portale dedicato in tempi ben definiti. Questo anno dal 30 settembre al 13 novembre 2019. Se non si sarà iscritta al portale entro questo termine non potrà più farlo per l’anno 2020;
  • La CSEA pubblicherà la lista sul proprio portale e contemporaneamente comunicherà al fornitore di energia elettrica la posizione dell’azienda nella lista;
  • Il fornitore di energia elettrica sconterà direttamente in bolletta

Come esempio pratico un’azienda che nel 2018 ha consumato 1,7 GWh ha visto passare il costo dell’energia da 0,15 €/kWh a 0,107 €/kWh

Obblighi per le aziende energivore

Ogni 4 anni l’azienda è obbligata a far redigere una Diagnosi Energetica da società specializzate (ESCO CERTIFICATE secondo la norma 11352) o personale qualificato EGE (Eseperto Gestione dell’Energia secondo la norma 11339).

La DE deve essere redatta secondo i parametri del decreto 102/2014 e successivamente caricata sul portale ENEA e deve riferirsi ai consumi relativi all’anno precedente all’iscrizione dell’azienda al portale energivori. L’azienda che si iscrive nel 2019 e godrà i benefici nel 2020 dovrà fare la DE entro dicembre 2021 relativamente ai consumi del 2020

Aziende che hanno la certificazione 14001 E 50001

Le aziende certificate secondo la norma 14001 o 50001 energivore hanno il medesimo obbligo ma possono svolgere internamente la DE con l’obbligo che la DE stessa sia conforme al decreto 102/2014

Obblighi successivi

La DE deve essere svolta ogni 4 anni e lo svolgimento della stessa può essere fatta senza dati misurati se non quelli dei contatori di acquisto di energia elettrica e gas

La DE ripetuta (dopo 4 anni) deve essere svolta utilizzando dei dati misurati da parte dell’azienda obbligatoriamente.

Per questo motivo dopo 2 anni dalla prima DE l’azienda dovrà pensare di installare un sistema di monitoraggio per avere i dati sufficienti allo svolgimento della DE successiva.

Monitoraggio dei consumi aziendali

Il sistema di monitoraggio è una parte fondamentale per capire la distribuzione da parte dell’azienda dei propri consumi.

Il sistema di monitoraggio deve essere condiviso tra persona che svolge la DE e azienda stessa e per farlo è possibile utilizzare le linee guida di ENEA.

Se la DE viene svolta nel 2021 riferita al 2020 l’azienda dovrà installare un sistema di monitoraggio nel 2023 per svolgere la DE nel 2025 con i dati misurati nel 2024.

Sanzioni per chi non svolge la Diagnosi Energetica

L’azienda obbligata che non svolge la DE o non la carica nel portale ENEA nei tempi stabiliti può incorrere ad una sanzione da un minimo di 4.000,00 ad un massimo di 40.000 € mentre se la DE non è conforme al 102/2014 la sanzione sarà da minimo 2.500,00 € ad un massimo di 25.000,00 €.

Le sanzioni non tolgono l’obbligo all’azienda nello svolgimento della DE stessa

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