Diagnosi Energetica

Obbligo monitoraggio per le aziende energivore

Il D.Lgs. 102/2014 sancisce l’obbligatorietà dal 5 dicembre 2015 in poi (ogni quattro anni), per le imprese energivore e per le grandi imprese, della diagnosi energetica. Le aziende interessate dovranno quindi predisporre tutte le attività necessarie ad acquisire e studiare i dati relativi ai consumi. Leggendo i chiarimenti diffusi dal MISE (CHIARIMENTI IN MATERIA DI DIAGNOSI ENERGETICA NELLE IMPRESE del novembre 2016) e le linee guida 2019 redatte da ENEA, emerge chiaramente che la valutazione del consumo energetico di un edificio passa attraverso diversi livelli di approfondimento e coinvolge diversi soggetti con varie competenze e finalità. Ad esempio, nel caso in cui un’azienda si ponga come obiettivo il raggiungimento di un maggior livello di comfort associato ad un minor costo per l’energia, il professionista dell’audit può rispondere in modo esaustivo attraverso lo studio dello stato di fatto, delle condizioni d’uso reali e delle possibili soluzioni di intervento che ottimizzino il rapporto costi-benefici. In questo contesto si colloca il monitoraggio permanente obbligatorio per le aziende energivore citato sia dal MISE che dall’ENEA. 

Il ministero, interpellato sui requisiti minimi che una diagnosi deve rispettare, ha infatti specificato che  “…In primis l’azienda viene suddivisa in aree funzionali. Si acquisiscono quindi i dati energetici dai contatori generali di stabilimento e, qualora non siano disponibili misure a mezzo di contatori dedicati, per la prima diagnosi, il calcolo dei dati energetici di ciascuna unità funzionale viene ricavato dai dati disponibili…Una volta definito l’insieme delle aree funzionali e determinato il peso energetico di ognuna di esse a mezzo di valutazioni progettuali e strumentali, si dovrà definire l’implementazione del piano di monitoraggio permanente in modo sia da tener sotto controllo continuo i dati significativi del contesto aziendale, che per acquisire informazioni utili al processo gestionale e dare il giusto peso energetico allo specifico prodotto realizzato o al servizio erogato.”

In pratica, nelle diagnosi successive alla prima per le aree funzionali devono esserci contatori dedicati e una “strategia di monitoraggio” che, attraverso un’opportuna copertura di sistemi di strumentazione, di controllo e di gestione, faccia in modo che i parametri energetici ad esse relativi possano avere un’affidabilità crescente con la progressiva implementazione di detti sistemi.

Analizziamo meglio le parti in cui si concretizza il monitoraggio obbligatorio dei siti nelle aziende energivore ( “strategia di monitoraggio):

Individuazione dei siti oggetto di monitoraggio obbligatorio

I siti principali per i quali si applicano le indicazioni riportate dalle linee guida istituzionali sono solo una parte di quelli obbligati alla realizzazione di una diagnosi energetica ai sensi del D.Lg. 102/2014. ENEA, insieme alle associazioni di categoria, sta lavorando per la definizione di una reportistica condivisa utile ad maggiormente comprensiva delle prestazioni energetiche del sistema produttivo nazionale. 

Vengono individuati due macro settori, il settore industriale e quello del terziario, per i quali si propone un metodo di clusterizzazione, tuttavia si lascia al redattore della diagnosi la libertà di proporre una qualsiasi altra metodologia per la scelta e l’individuazione dei siti da sottoporre a monitoraggio, purché rappresentativa della realtà produttiva dell’azienda in esame.

I criteri di individuazione per il Settore Industriale sono i seguenti:

Per le imprese monosito: 

  • le imprese che nell’anno di riferimento abbiano avuto un consumo superiore alle 100 tep.

Per le imprese multisito:

  • tutti i siti classificati come industriali che abbiano avuto un consumo nell’anno di riferimento maggiore di 10.000 tep.
  • nel caso di siti industriali con consumi uguali o inferiori a 10.000 tep nell’anno di riferimento si applica la clusterizzazione riportata in Figura 11.

Il campione prescelto sarà costituito da una percentuale decrescente di ciascun gruppo per fascia di consumo a partire dal 25% per la fascia di consumi più alta fino ad arrivare all’1% per la fascia più bassa. Il numero totale dei siti individuati con il suddetto campionamento potrà essere massimo 50.

In merito all’approssimazione del numero dei siti da inserire nei cluster il criterio è: ove il risultato sia minore di uno, l’approssimazione sarà all’intero successivo, ossia 1; ove il risultato sia maggiore di uno, l’approssimazione sarà commerciale. Possono essere esclusi dall’obbligo di misura tutti i siti per i quali i consumi, nell’anno di riferimento, siano risultati inferiori alle 100 TEP.

I criteri di individuazione per il Settore Terziario sono i seguenti:

Per le imprese monosito:

  • le imprese che nell’anno di riferimento abbiano avuto un consumo superiore alle 100 TEP.

Per le imprese multisito:

  • tutti i siti classificati come terziari che abbiano avuto un consumo nell’anno di riferimento maggiore di 1000 TEP.
  • nel caso di siti terziari con consumi uguali o inferiori a 1000 tep nell’anno di riferimento si applica la seguente clusterizzazione. 

Il campione prescelto sarà costituito da una percentuale decrescente di ciascun gruppo per fascia di consumo a partire dal 25% per la fascia di consumi più alta fino ad arrivare all’1% per la fascia più bassa (Figura 13). Il numero totale dei siti individuati con il suddetto campionamento potrà essere massimo 50. In merito all’approssimazione del numero dei siti da inserire nei cluster il criterio è: ove il risultato sia minore di uno, l’approssimazione sarà all’intero successivo, ossia 1; ove il risultato sia maggiore di uno, l’approssimazione sarà commerciale. Possono essere esclusi dall’obbligo di misura tutti i siti per i quali i consumi, nell’anno di riferimento, siano risultati inferiori alle 100 tep.

Da notare che, in entrambi i casi, definito il numero di siti soggetti ad obbligo di misura, è facoltà dell’impresa decidere su quale sito (per singola fascia) adottare il sistema di monitoraggio. Non è obbligatorio che si tratti dello stesso sito oggetto di DE nel 2015.

Livello di copertura dei dati misurati

L’obiettivo è quello di rendere affidabili, passando dalla stima alla misura, gli indicatori di prestazione generale dell’impianto per (i) processo produttivo, (ii) servizi ausiliari e (iii) servizi generali in modo da poter individuare benchmark affidabili per il settore industriale e terziario. Oltre ai dati di consumo dei singoli vettori dovranno essere quindi forniti anche dati “affidabili” sulla produzione nel periodo di riferimento. Per il settore industriale, questo comporta che per ciascun vettore energetico presente in sito (energia elettrica, gas naturale, gasolio, ecc.) di dovrà misurare i consumi di processo, dei servizi ausiliari e dei servizi generali secondo determinate percentuali definite successivamente. Qualora non fossero disponibili, o tecnicamente non realizzabili, misure relative al cosiddetto “livello c” (attività principali, servizi ausiliari, servizi generali), si potrà procedere con un approccio del tipo “bottom- up” e quindi ricavare le misure del livello C come somma delle misure dei livelli sottostanti. Al fine di ottenere dei dati di benchmark affidabili, senza rendere il monitoraggio energetico obbligatorio troppo gravoso, le linee guida ENEA (Tabella 3.Tabella 3. Soglie percentuali di copertura dei piani di misurazione e/o monitoraggio) definiscono dei livelli di copertura minimi per i dati misurati

L’obiettivo è quello di rendere affidabili, passando dalla stima alla misura, gli indicatori di prestazione generale dell’impianto per (i) processo produttivo, (ii) servizi ausiliari e (iii) servizi generali in modo da poter individuare benchmark affidabili per il settore industriale e terziario. Oltre ai dati di consumo dei singoli vettori dovranno essere quindi forniti anche dati “affidabili” sulla produzione nel periodo di riferimento. Per il settore industriale, questo comporta che per ciascun vettore energetico presente in sito (energia elettrica, gas naturale, gasolio, ecc.) di dovrà misurare i consumi di processo, dei servizi ausiliari e dei servizi generali secondo determinate percentuali definite successivamente. Qualora non fossero disponibili, o tecnicamente non realizzabili, misure relative al cosiddetto “livello c” (attività principali, servizi ausiliari, servizi generali), si potrà procedere con un approccio del tipo “bottom- up” e quindi ricavare le misure del livello C come somma delle misure dei livelli sottostanti. Al fine di ottenere dei dati di benchmark affidabili, senza rendere il monitoraggio energetico obbligatorio troppo gravoso, le linee guida ENEA (Tabella 3.Tabella 3. Soglie percentuali di copertura dei piani di misurazione e/o monitoraggio) definiscono dei livelli di copertura minimi per i dati misurati che 

Modalità di misurazione

Le misure potranno essere effettuate attraverso campagne di misura e installazione di strumenti di misura.

Le prime dovranno essere strutturate in modo da rappresentare in modo attendibile (in termini di significatività, riproducibilità e validità temporale) la tipologia di processo dell’impianto (es: impianti stagionali). Occorrerà inoltre rilevare i dati di produzione relativi al periodo della campagna di misura. La campagna di misura dovrà essere effettuata durante l’anno solare precedente rispetto all’anno di obbligo della realizzazione della diagnosi energetica. 

L’installazione di strumenti di misura, se “permanente”, richiede di adottare come riferimento l’anno solare precedente rispetto all’anno d’obbligo della realizzazione della diagnosi energetica. Vengono anche specificate le tipologie di strumenti ammessi: 

  • Misuratori esistenti
  • Nuovi misuratori (manuali, in remoto, con software di monitoraggio con funzioni di memorizzazione e  presentazione delle misure stesse). 

In ogni caso le misure devono essere conformi agli standard nazionali ed internazionali di riferimento (ISO, UNI, Protocollo IPMVP etc etc).

 

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